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 Oggetto del messaggio: Leggi la Proposta di Legge sull'Infermiere diplomato
MessaggioInviato: sab ago 16, 2008 12:51 pm 
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Alla Cortese Attenzione
degli On.li Senatori

Integrazione all’interno delle professioni Sanitarie di una figura Infermieristica ” Infermiere Diplomato “

La proposta di legge contempla nell’area sanitaria tre figure: OSS - infermiere diplomato - Infermiere laureato.


Onorevoli Senatori, il servizio Sanitario Nazionale sta subendo un’evoluzione costante, con la proposta di legge che si allega si vuole affrontare questo difficile problema.
La mancanza d’infermieri dentro e fuori dagli ospedali, diventa un discorso astratto con una sorta di ideologia particolare, portando un aumento del mansionismo per far fronte alle sofferenze del malato che
molte volte trova difficoltà ad essere aiutato.
La gran parte dei pazienti non ha le cure necessarie e gli operatori sono oppressi dal lavoro, sviliti nella loro professionalità; non si può rimanere nella situazione attuale, assenti alle esigenze del paziente.
“l’Infermiere Diplomato”figura infermieristica intermedia all’interno delle professioni sanitarie, è un infermiere a tutti gli effetti; con un percorso formativo completo.
La formazione della nuova figura viene istituita all’interno della scuola secondaria superiore, istituendo un istituto tecnico sanitario, di cui se ne vede l’estrema necessità, in quanto le strutture e i servizi chiedono del personale infermieristico
L’infermiere diplomato costituisce una figura centrale, preparata e responsabile, svolge le funzioni infermieristiche di primo livello ed è impegnato nell’assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale.
Il riordino dei profili professionali dovrà definire un assetto dei ruoli e delle professionalità, andando a definire una sanità efficiente sicura per l’utente, con una maggiore qualificazione degli operatori in ambito europeo. “ un assistenza infermieristica di qualità”.
La presente proposta di legge dà la possibilità di recuperare quelle figure oggi escluse dalle normative (infermieri generici, puericultrici, psichiatrici, extracomunitari),con l’equiparazione alla figura dell’infermiere diplomato a seguito di 5 anni d’esperienza, riconoscendone la professionalità utilizzando anche la legge 42/99, e unifica su tutto il territorio nazionale tutte quelle figure , (ota - adest – ass – asss - osa ecc), in OSS, inserendosi in area sanitaria. La figura OSS proseguendo nel percorso formativo con un anno di permanenza nel profilo attuale per acquisire esperienza professionale e 1200 ore diventa l’infermiere diplomato.
L’istituto tecnico sanitario è strettamente connesso con le Regioni per la frequenza di stage e tirocini degli studenti nelle strutture sanitarie , enti privati e profit e non profit., con la formazione dell’OSS e dell’infermiere diplomato. I diplomati possono accedere all’università verso lauree infermieristiche.
L’infermiere diplomato è un percorso di studio che da la possibilità di ridurre la disoccupazione, in quanto non tutti possono permettersi un percorso universitario. Investire nella formazione professionale delle risorse umane nel settore sanitario è oggi una necessità sempre più evidente.
Istruzione, formazione e lavoro, sono oggi legati tra loro, per cui diventa decisiva una sempre maggiore collaborazione fra le istituzioni, le aziende ospedaliere e le università, per una crescita che interessa soprattutto i giovani.

In attesa di un riscontro positivo la segreteria porge cordiali saluti.

Verbania 21/12/04
La segreteria MIGEP
Angelo Minghetti




Proposta di Legge
Di Iniziativa Popolare

L’infermiere diplomato
Figura infermieristica


Articolo 1
(principi ed obiettivi)
1. La presente legge istituisce il profilo professionale dell’infermiere diplomato
2. individua nell’area sanitaria tre profili l’OSS (operatore socio sanitario) – Infermiere diplomato – Infermiere laureato
3. La formazione dell'Infermiere diplomato avviene negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore di cui all’art 2 comma 1 della presente legge.
4. In questa figura professionale confluiscono gli infermieri generici, psichiatrici e puericultrici con l’equiparazione alla figura dell’infermiere diplomato, a seguito di almeno 5 anni d’esperienza effettuati presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, enti, cooperative strutture private, case di cura, istituti pubblici e privati, profit e non profit e Comuni.
5. Nella medesima figura confluiscono anche infermieri extracomunitari con titolo di studio riconosciuto, come previsto dall’art 4 della predetta legge, le crocerossine che con la legge del 4 febbraio 1963 n° 95 sono abilitate all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico, gli infermieri generici delle carceri al seguito dell’esperienza maturata da non meno di cinque anni sotto le strutture sanitarie o socio sanitaria, istituti pubblici e privati, profit e non profit e Comuni e gli infermieri militari previsto dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio articolo 10, e dal D.M. n° 19 del 12/12/90, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro della Salute da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge,
6. L’Infermiere diplomato svolge tutte le funzioni infermieristiche di primo livello ed è impiegato nell’assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale, collabora in parallelo con le altre figure, fermo restando le specifiche competenze, di cui art 5 e allegato B
7. Gli infermieri psichiatrici con 2 anni di corso ( Legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 dpr 225 /74, art 24 del RD 16/08/1909 n° 615) sono equiparati all’infermiere diplomato, mantenendo le condizioni contrattuali di miglior favore.
8. L’Infermiere diplomato acquisisce il diritto a ricevere una aggiornamento professionale continuo con i relativi crediti formativi.
9. La figura dell’infermiere diplomato viene istituita entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge utilizzando la legge 42/99
10. gli operatori socio sanitari (OSS) e gli operatori socio sanitari specializzati (OSSS) con almeno un anno di lavoro maturato in questo profilo, hanno diritto alle facilitazioni di cui all’art 7 della presente legge per poter frequentare la scuola secondaria superiore ed accedere al diploma di infermiere diplomato.

Articolo 2
(formazione dell’infermiere diplomato esterno )
1. La formazione si svolge all’interno dell’Istituto tecnico Sanitario previsto per legge che viene istituito con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.
2. La durata dei corsi è di tre anni con formazione di durata triennale, con un numero di ore pari 2000 ore, delle quali 700 ore di specializzazione al termine dei quali si acquisisce il diploma di infermiere diplomato previo superamento esame finale.
3. Il tirocinio è svolto nell’ultimo anno di formazione nelle strutture sanitarie delle Regioni e Province Autonome, la Conferenza Stato- Regioni definisce linee guida obbligatorie per tutto il territorio nazionale.
4. La formazione è di carattere teorico e di carattere pratico ed è definita nella medesima misura: 50% teorico e 50% pratica.
5. questo percorso di studi da la possibilità di accedere all’università.
6. Per accedere al corso triennale è necessario avere 2 anni di superiori con ammissione al terzo anno.

Articolo 3
(formazione interna: inserimento degli infermieri generici, psichiatrici e puericultrici crocerossine –infermieri generici delle carceri, infermieri militari nella figura dell’infermiere diplomato )
1. Gli infermieri generici, psichiatrici, che hanno rispettivamente frequentato uno e due anni di
corso per il conseguimento della loro qualifica e che successivamente sono stati considerati “ad
esaurimento”, sono equiparati all’ infermiere diplomato, conformemente all’articolo 1 comma 4,
comma 7 della presente legge.
2. Le puericultrici che hanno acquisito il titolo tramite specifico corso, hanno l’equiparazione
all’infermiere diplomato conformemente all’articolo 1 comma 4 della presente legge.
3. Gli infermieri militari, le crocerossine sono equiparati all’infermiere diplomato conformemente
a quanto stabilisce l’articolo 1 comma 5 della presente legge.

Articolo 4
(equiparazione degli infermieri extracomunitari con formazione non equiparabile alla legge 42/99)
1.Gli infermieri extracomunitari devono presentare il titolo di studio autenticato dell’eventuale
esperienza professionale posseduta all’Assessorato delle Regioni e Provincie Autonome per
essere equiparati all’infermiere diplomato con le medesime modalità stabilite nel precedente
articolo 1 comma 5.
2. Le Regioni e Province Autonome sono autorizzate ad indire concorsi per l’assunzione di
infermieri extracomunitari con le caratteristiche stabilite dal precedente comma, previa verifica
della loro buona conoscenza della lingua italiana.
3. le Regioni e Province Autonome devono comunicare l’avvenuto riconoscimento del titolo di
infermiere diplomato al Ministero della Salute.

Articolo 5 (contesto operativo)
1. L’infermiere diplomato collabora con l’infermiere laureato in tutte le sue attività autonomamente.
2. In collaborazione con le altre figure professionali collabora nel campo dell’educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria.
3. L’infermiere diplomato opera nel contesto di tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie in
ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semi residenziale, istituti pubblici e privati,
profit e non profit e Comuni.
4. L’infermiere diplomato ha compiti di tutorato con riconoscimento di crediti (ECM),
5. l’infermiere diplomato opera nelle seguenti aree : a) sanità pubblica, b) pediatria, c) salute mentale- psichiatria, d) geriatria, e) area critica o in ulteriori aree in relazione a motivate esigenze emergenti dal servizio sanitario nazionale.
6. L’attività di infermiere diplomato come da comma 6 art 1 è indirizzata all’assistenza primaria tesa a favorire il completo ristabilimento dello stato di salute, delle condizioni di benessere, dell’autonomia della persona (allegato B).

Articolo 6 (istituzione dell’operatore socio sanitario )
1. Conformemente a quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni in data 22 febbraio 01 le Regioni e le Province Autonome istituiscono scuole di formazione per operatori socio sanitari della durata di 1.000 ore, secondo il programma stabilito dal medesimo accordo.
2. Tutte le altre figure professionali, OTA (operatore addetto all’assistenza ), OSA (operatore socio assistenziale), ASSS (ausiliario socio sanitario specializzato), ADEST, (assistente domiciliare e dei servizi tutelari), ASS (ausiliario socio sanitario) che operano nelle varie strutture sanitarie vengono riqualificate nel percorso OSS ( Operatore Socio Sanitario).
3. Conformemente a quanto stabilito dall’accordo Stato Regioni l’oss viene collocata nell’area
sanitaria, acquisendo l’obbligo dei crediti formativi (ECM)
4. le Regioni e le Province Autonome completano la formazione dell’OSS
.
Articolo 7 (Norme transitorie per l’oss interno)
1 L’oss e l’osss dopo un anno di permanenza nella propria qualifica, come da art 7 comma 2 con una formazione di 1200 ore acquisisce l’idoneità al titolo di infermiere diplomato tramite esame finale.
2 Gli istituti tecnici sanitari, di cui all’art 9 della presente legge istituiscono i corsi al fine di favorire anche gli oss- osss e extracomunitari che sono interessati a frequentarli.
3 Le Regioni e Province Autonome completano la formazione degli operatori di cui all’art 6 in un anno dalla attivazione di questi istituti tecnici
4 Le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto alla riqualificazione del personale come stabilito dalla conferenza stato regioni, devono inquadrare come OSS quelle figure che svolgono mansioni da ausiliario socio sanitario, prevedendo una formazione non superiore a 800 ore.
5 Agli operatori che intendono frequentare i corsi di formazioni di infermiere diplomato, sono conteggiate le frequenze dei corsi già svolti in precedenza.
6 Le aziende sanitarie, le strutture private, gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, Comuni, adottano ogni misura idonea per favorire la frequenza previo accordi con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentati, sia dal punto di vista dell’ente che dalla scuola (anche corsi serali), utilizzando quanto stabilito dall’art 10 della predetta legge.

Articolo 8 (tirocinio pratico)
1. La formazione prevede un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi sanitari di medicina, chirurgica, pediatrica ed ostetricia e in reparti e servizi di altre specialità per 700 ore complessive.
2. Tale tirocinio, svolto in orario di lavoro può realizzarsi con mobilità temporanea nei servizi
interessati.
3. Tale tirocinio è riconosciuto come effettuato per quei servizi dove l'operatore abbia già
prestato servizio
4. La mobilità temporanea nei servizi interessati al tirocinio qualora si renda impossibile per
esigenze di servizio o motivate esigenze personali, il tirocinio svolto durante il precedente
corso di formazione viene riconosciuto come effettuato con dichiarazione dell'operatore
avente validità di auto certificazione e convalidato dal responsabile di reparto.

Art. 9 ( Istituto Tecnico)
1. l’Istituto Tecnico Sanitario è istituito in ciascuna Regione e Provincie Autonome con atto del Ministro dell’Istituzione sentite le Regioni e Provincie Autonome, sulla base di programmi di insegnamento uniforme su tutto il territorio nazionale.
2. le Regioni e Provincie Autonome organizzano presso l’Istituto Tecnico Sanitario corsi di formazione e tirocinio per il personale sanitario.
3. l’Istituto Tecnico Sanitario provvede alla formazione della figura dell’OSS e dell’infermiere diplomato.
4. L’Istituto Tecnico Sanitario rilascia un titolo valido e preferenziale per l’assunzione nelle diverse aree sanitarie, istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, Comuni.
5. La frequenza alla formazione è obbligatoria, non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale gli operatori che abbiano superato un numero di assenze pari a un terzo.
6. l'attestato ha valore legale su tutto il territorio nazionale, è fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, Comuni, di prevedere nei propri atti aziendali l'utilizzo della nuova figura professionale, l’acquisizione del titolo deve consentire la mobilità – regionale, interregionale, aziendale, provinciale.

Art 10 (frequenza corsi per gli interni)
1 gli operatori che frequentano l’istituto tecnico non hanno obbligo di lavoro straordinario e non possono essere trattenuti in servizio durante l'orario di lezione, hanno diritto ai permessi retribuiti, e a una turnazione che consenta loro la frequenza delle lezioni.
2 gli operatori interessati hanno diritto alle 150 ore di permesso studio con priorità sulle altre richieste.
3 al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e una prova pratica con apposita commissione di verifica dell'apprendimento definita dalla delibera del consiglio regionale di cui all’articolo 1 comma 3
4 le strutture sanitarie, gli istituti pubblici e privati, profit e non profit e Comuni. non in grado di ottemperare ai corsi interni per gli operatori che intendono frequentare il corso, utilizzano l’ art 7 comma 2 della predetta legge.
5 Per accedere all’università (lauree in scienze infermieristiche) occorre frequentare un anno di corso integrativo, superare il relativo esame di maturità per accedere all’università.


Articolo 11 (attività)
1. Le materie di attività, relative ai moduli didattici sono articolate nelle seguenti aree:
 intervento terapeutico e di pronto soccorso
 assistenza infermieristica di base
 intervento igienico -Sanitario.
 intervento amministrativo, gestionale, e formativo.
 assistenza in pediatria
 assistenza in psichiatria
 collaborazione nel campo epidemiologico, della prevenzione e dell’educazione alla salute
2. Le attività di cui al comma 1, nonché le relative competenze, sono riassunte nell’allegata tabella A (da inserire) che forma parte integrante della presente legge.

Articolo 12 (materie di insegnamento)
1 Le materie di insegnamento dell’infermiere diplomato sono:
 area socio sanitaria
 area sanitaria
 area culturale istituzione e legislativa
 area igienico sanitaria
 tecniche infermieristiche
 etica professionale
 area epidemiologica e preventiva
 area tecnico operativa
 area di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
 area pediatrica
 area salute mentale – psichiatria
 area critica
 elementi di anatomia e fisiologia dell’uomo
2.Le materie di cui al comma 1, relative ai moduli didattici sono riassunte nell’allegata tabella A

Articolo 13
(formazione professionale in istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit - Comune)
a) Tutte le figure di operatori (ota , oss, osa, osss, adest, infermieri generici, extracomunitari, puericultrici, psichiatrici) che svolgono a qualsiasi titolo funzioni infermieristiche, ovvero che assistono persone malate in istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit e Comuni, inseriti in Regioni a statuto ordinario o speciale e nelle Province Autonome hanno diritto alla formazione professionale, come stabilito dalla predetta legge, con obbligo agli ECM, con inserimento alla formazione per infermiere diplomato.
b) L’Assessorato alla sanità delle Regioni e Province Autonome, le A-USL, nonché le Aziende Ospedaliere, istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit e Comuni, fanno opera di informazione e pubblicizzano i corsi di formazione.

Articolo 14
1. Il medesimo diritto spetta alle persone anche extracomunitarie, che assistono in famiglie e case private persone malate e croniche non auto sufficienti, nonché persone con handicap grave.
2. Le Regioni e le Province Autonome entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sono tenute a istituire corsi di qualificazione, riqualificazione o formazione per gli operatori e il personale di cui al precedente comma, e a favorire, il loro inserimento nei corsi di qualificazione per operatori socio sanitari (oss).

Articolo 15 (lavoro autonomo)
1. L’infermiere generico – psichiatrico – puericultrice – anche extracomunitario in possesso di un titolo per il quale chiede il riconoscimento di equiparazione all’infermiere diplomato, e svolge attività professionale in regime di lavoro autonomo, può presentare domanda all’Assessorato della Sanità della propria Regione e Provincia Autonoma.
2. Gli Assessorati Regionali e Provincie Autonome alla Sanità rilasciano una dichiarazione, la quale da diritto a svolgere l’attività professionale strettamente correlata al titolo di infermiere diplomato.
3. La domanda deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l’equiparazione.

Articolo 16
Gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, Comuni, A-USL, Aziende Ospedaliere, strutture con contratti ARIS ( associazione religiosa istituti socio- sanitario), AIOP (associazione italiana ospedalità privata), ONLUS ( organizzazione non lucrative di unità sociale), Don Carlo Gnocchi, le Regioni a statuto ordinario o speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano si devono attenere alle disposizioni del presente decreto legge che costituisce norme e principi fondamentali allo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori applicando condizioni uniformi rispetto alla professionalità utilizzando al meglio le risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale.

Articolo17
Gli infermieri diplomati e gli OSS formano un ordine professionale costituito su base nazionale con organi democraticamente eletti addotto di un codice deontologico, istituendo un albo professionale.



Articolo 18
Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi, dalla entrata in vigore della predetta legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) istituzione ordine professionale della figura oss e dell’infermiere diplomato.
b) Organi elettivi
c) Consiglio di disciplina

Allegato A

Elenco delle principali attività con materie di insegnamento, relative ai moduli didattici

Assistenza infermieristica di base e intervento terapeutico
- respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza, seguiti da immediata richiesta di intervento medico;
- assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria;
- rilevamento e annotazione dei parametri vitali del paziente, ossigeno terapia
- realizza attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti curativi su prescrizione del medico e, se del caso, sotto il suo controllo;
a) iniezioni ipodermiche, intramuscolari, fleboclisi, prelievi di sangue,
b) vaccinazioni per via orale
c) frizioni, massaggi e ginnastica medica
d) medicazioni e bendaggi, alimentazione con sonda gastrica
e) applicazioni elettriche più semplici, esecuzioni di ECG e similari
f) lavanda gastrica, traumatologia choc traumatico, respirazione artificiale
g) prelevamento di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico
h) esecuzione di clisteri
- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente
- aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita
- assistenza al neonato sano e malato
- assistenza alle degenti nel reparto ostetrico, sterilizzazione, compiti nella sala operatoria

intervento igienico – sanitario
- Cura la pulizia e l’igiene ambientale
- Attua i protocolli di sterilizzazione e preparazione del materiale sanitario
- Osserva e rileva i bisogni e le condizioni di rischio- danno dell’utente
- Attua gli interventi assistenziali
- Valuta, per quanto di competenza. gli interventi più appropriati da attuare
- Attua i sistemi di verifica degli interventi

Intervento amministrativo, gestionale e formativo
- Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione – relazione appropriati in relazione alle condizioni operative
- Mette in atto relazioni – comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale,
- Collabora alla verifica della qualità del servizio; compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e rilevazione dei dati statistici al sevizio; controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e microclima di tutti i locali del reparto;
- Promuove, per quanto di competenza, iniziative per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e della sua famiglia
- Concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione
- Collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento
- Collabora. anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici

Collaborazione nel campo epidemiologico, della prevenzione e della educazione alla salute
Nozioni di epidemiologia delle malattie infettive. Profilassi generale e speciale delle principali immunitaria disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione. Elementi di igiene ambientale con particolare riguardo per gli aspetti ospedalieri. Elementi di igiene degli alimenti e di profilassi delle tossinfezioni alimentari. Igiene della persona, elementi di educazione sanitaria

Elementi di ostetricia
Le più importanti manifestazioni patologiche della gravidanza, parto e puerperio, profilassi pre-natale.

Pronto soccorso e rianimazione
pronto soccorso in caso di incidenti e trasporto feriti, fratture, emorragiche, lipotimia, collasso, folgorazione, arresto respiratorio e circolatorio, respirazione artificiale, massaggio cardiaco.

la legislazione sanitaria e medicina legale
ordinamento sanitario dello stato, organizzazione ospedaliera, organizzazione mondiale della sanità, legislazione sulle professioni , cenni di medicina legale.

malattie:
malattie dell’apparato respiratorio, circolatorio, digerente, urinario ,malattie del sangue, del sistema nervoso e del ricambio, principali avvelenamenti, disturbi di alimentazione.

patologia chirurgica- medica – generale – anatomia e fisiologica umana
lesioni da infezioni, da agenti fisici e chimici e da cause traumatiche, ulcere, gangrene, ernie, malattie chirurgiche dell’apparato digerente, malattie chirurgiche dell’apparato respiratorio, malattie chirurgiche dell’apparato urogenitale, del sistema nervoso, del sistema scheletrico, le malattie neoplastiche, lesioni da agenti fisici e chimici, radiodermiti, ustioni, congelamenti, lesioni da agenti chimici. Cause principali di malattie e principi di termoregolazione, la febbre, ipertrofia, atrofia, necrosi, malattie dell’apparato circolatorio, del sangue, del ricambio e delle ghiandole a secrezione interna, gotta, diabete, e dell’apparato urinario. Sistema muscolare

elementi di pediatria
Accrescimento del neonato, prematurità ed immaturità, alimentazione infantile, vaccinazioni, malattie infettive dell’infanzia.., anatomia e fisiologia del neonato, le fasi dell’accrescimento, allattamento materno ed artificiale, malattie della nutrizione, dispepsie, distrofie, strofie, le avitaminosi, le più importanti malattie infettive dell’infanzia, la mortalità infantile, elementi di ostetricia, profilassi prenatale, le più importanti manifestazioni patologiche della gravidanza, del parto e del puerperio, assistenza del neonato sano e malato.

Farmacologia
La definizione, l’azione dei farmaci, veleni, sieri e vaccini, disposizioni legislative concernenti gli stupefacenti.

Psicologia
Elementi storici con particolare riferimento all’attività lavorativa ed alla educazione: psicologia individuale – sociale – e sociologia, salute mentale- psichiatria.

etica professionale, tecnica, direttiva e didattica
lavoro specifico e responsabilità professionale, formazione del personale, definizione dei compiti per ogni singola categoria.

allegato B

l’infermiere diplomato in possesso del seguente profilo è un operatore sanitario diplomato, è responsabile dell’assistenza infermieristica: preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa,educativa.
Le sue funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
o Partecipa all’individuazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
o Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi
o Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico
o Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
o Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
o Per l’espletamento delle funzioni si avvale ove necessario, dell’opera di altre figure
o Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, cooperative, in regime di dipendenza o in autonomia.
o Concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca, contribuisce alla formazione delle altre categorie, fornendo conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permette di fornire specifiche prestazioni infermieristiche.

L’infermiere diplomato con specialità di pediatria, oltre alle mansioni di pulizia, alimentazione e sorveglianza del neonato sano, può svolgere:
o posizionamento e assistenza del neonato in incubatrice anche in presenza di O2
o assistenza del neonato sottoposto a fototerapia anche in presenza di O2
o posizionamento e lettura saturimetro
o assistenza del neonato in terapia intensiva
o terapie orali
o prelievi capillari
o profilassi oculari e intramuscolo sul neonato
o igiene, bagnetto e medicazioni ombelicale
o controllo peso
o sostegno allattamento al seno
o collabora con il pediatra sui tempi e modi dello svezzamento e attività psicomotoria
o partecipa a corsi di infant massage
o consigli sull’alimentazione artificiale


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 Oggetto del messaggio: Re: Leggi la Proposta di Legge sull'Infermiere diplomato
MessaggioInviato: gio ago 21, 2008 12:08 pm 
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Iscritto il: mar nov 13, 2007 8:36 pm
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Ciao, spiegatemi una cosa, avendo mio fratello osa con questa propostai legge può partecipare ai concorsi oss? e io essendo già oss posso diventare infermiere diplomato? bisogna seguire un corso?
scusate la mia ignoranza... :oops: :oops:


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 Oggetto del messaggio: Re: Leggi la Proposta di Legge sull'Infermiere diplomato
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vicky ha scritto:
Ciao, spiegatemi una cosa, avendo mio fratello osa con questa propostai legge può partecipare ai concorsi oss? e io essendo già oss posso diventare infermiere diplomato? bisogna seguire un corso?
scusate la mia ignoranza... :oops: :oops:


La proposta del disegno di legge n:81(ex 3268) infermiere diplomato, prevede:

Gli oss e gli operatori socio sanitari specializzati(osss),attraverso un percorso graduale di un anno nel loro profilo per acquisire esperienza infermieristica,effettuano 1.500 ore di corso corrispondenti a due anni,per diventare infermieri diplomati,scegliendo la specializzazione in una delle aree individuate dal regolamento di cui al decreto del ministero della sanità 14 settembre 1994,n.°739.


Tuo fratello per poter partecipare ai concorsi di oss, deve frequentare il corso di riqualificazione previsto per le figure prof. a.s.s.s.,adest,osa e ota, e conseguire l'attestato di oss.


Per essere approvato il disegno di legge n.° 81, dobbiamo essere uniti e partecipare in molti alla lotta democratica.

E' necessario iscriversi al Migep! si deve raggiungere il n.° di 20.000 iscritti, istituire l'albo professionale,con il peso della rappresentatività saremo più visibili e forti e possiamo farcela!

Saluti. :D :D :D
Joseff

_________________
Potevamo vincere, Spartaco, avremmo potuto vincere.

L'esserci ribellati è già stata una vittoria. Se anche uno solo dice "No, non voglio", Roma comincia a tremare.

Hai paura di morire Spartaco?

Non più di quanta ne ho avuta di nascere.


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 Oggetto del messaggio: Re: Leggi la Proposta di Legge sull'Infermiere diplomato
MessaggioInviato: ven ago 22, 2008 11:00 am 
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Grazie mille joseph :lol: :lol: :lol: :lol:


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 Oggetto del messaggio: Re: Leggi la Proposta di Legge sull'Infermiere diplomato
MessaggioInviato: mar feb 02, 2010 10:26 pm 
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Buongiorno, volevo sapere se c'erano novità sulla proposta di legge sull'infermiere diplomato.
Saluti Golem


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